Art. 20.
(Permesso di soggiorno per motivi familiari e acquisto della cittadinanza italiana)

      1. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

 

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25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o un patto civile di solidarietà»;

          b) al comma 1-bis dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o al patto civile di solidarietà»;

          c) al comma 5, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o del patto civile di solidarietà».

      2. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Lo straniero o l'apolide che ha stipulato un patto civile di solidarietà da almeno cinque anni con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando ha risieduto nello stesso periodo legalmente nel territorio della Repubblica purché il patto stesso non abbia perso per qualsiasi motivo efficacia prima del deposito dell'istanza all'autorità competente a dichiarare l'acquisto della cittadinanza».